L'Australia si adegua alle nuove tecnologie: arrivano le linee guida sui marchi per il metaverso
Il metaverso e le tecnologie ad esso correlate, come i beni virtuali, i token non fungibili (NFT) e la blockchain, rappresentano un cambiamento fondamentale nel modo in cui interagiamo con internet, poiché la distinzione tra la nostra attività online e nella vita reale inizia a sfumare. Queste tecnologie emergenti presentano enormi opportunità per le aziende, ma portano con sé una serie di difficili sfide legali.
Per qualche tempo, in Australia e in molte altre giurisdizioni, non era chiaro se le registrazioni di marchi attuali per beni e servizi fisici avrebbero protetto sufficientemente i marchi nel mondo virtuale. Negli ultimi 12-18 mesi, molti enti di proprietà intellettuale, tra cui l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, l'Ufficio coreano per la proprietà intellettuale, l'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, hanno rilasciato linee guida che chiariscono i modi appropriati per classificare e descrivere beni e servizi relativi a questi tipi di tecnologie emergenti.
Le linee guida di IP Australia
Questo mese, IP Australia ha finalmente rilasciato le proprie linee guida, intitolate "Linee guida per la classificazione dei marchi: beni virtuali, metaverso, NFT e blockchain".
Anche se le linee guida sono molto utili per le aziende con una presenza in Australia, è importante notare che per garantire che le proprie linee guida rimangano aggiornate e coerenti con le norme internazionali, IP Australia continuerà a sviluppare le proprie regole di classificazione in linea con le tendenze globali emergenti e le azioni degli uffici per la proprietà intellettuale in altre giurisdizioni.
Le linee guida sono suddivise in quattro sezioni:
- Beni virtuali;
- Metaverso e ambienti virtuali;
- NFT;
- Blockchain.
Per i beni virtuali, IP Australia intende valutarli nella classe 9, dato che si tratta di oggetti fatti di dati che vengono utilizzati in ambienti online. Tuttavia, ritiene che le rivendicazioni di "beni virtuali" o "beni scaricabili" da sole siano troppo ampie, probabilmente perché rischiano di creare monopoli ingiusti nella classe 9. Pertanto, le rivendicazioni per i beni virtuali dovrebbero indicare la natura esatta dei beni virtuali, come "abbigliamento virtuale scaricabile" nella classe 9.
Si tratta di una posizione interessante per IP Australia, perché, a differenza di altre giurisdizioni, l'Australia ha resistito ai limiti su rivendicazioni ampie per altre categorie di beni nella classe 9, come "software per computer", "pubblicazioni scaricabili" e "contenuti multimediali scaricabili".
I servizi relativi ai beni virtuali ricadranno in classi al di fuori della classe 9 a seconda della natura dei servizi, ad esempio "servizi di vendita al dettaglio online per abbigliamento virtuale scaricabile" nella classe 35.
Per il metaverso e gli ambienti virtuali, IP Australia preferisce la frase "ambienti virtuali" a parole come "metaverso" o "web3" per la sua ampia applicabilità a molti contesti. IP Australia intende anche valutare caso per caso i servizi offerti negli ambienti virtuali, a seconda dell'impatto nel mondo reale.
Ad esempio, dove lo scopo del servizio e l'impatto nel mondo reale sono gli stessi sia che venga fornito virtualmente che di persona, il servizio virtuale verrà classificato allo stesso modo della sua controparte nel mondo reale. Esempi includono i servizi bancari di classe 36 (dove vengono inviati e ricevuti fondi reali) e i servizi educativi di classe 41, dato che l'impatto di questi servizi è lo stesso indipendentemente dal fatto che vengano offerti online o offline.
Al contrario, dove l'impatto dei servizi in un ambiente virtuale è diverso dal mondo reale (come le simulazioni di viaggio o i ristoranti virtuali che offrono cibo virtuale), questi verrebbero considerati un servizio di intrattenimento di classe 41 (invece di un servizio di trasporto di classe 39 o di un servizio di ristorazione di classe 43).
Per quanto riguarda i NFT, IP Australia nota che si tratta di un mezzo di certificazione piuttosto che di un bene o servizio. Pertanto, ritiene che le rivendicazioni di "NFT" o "token non fungibile" come beni isolati non siano accettabili e le domande devono specificare la natura esatta dei beni che vengono autenticati.
IP Australia intende considerare in modo diverso i NFT collegati ad asset fisici e utilizzati per dimostrare la proprietà di beni reali come opere d'arte o articoli di moda. Laddove i NFT autenticano elementi fisici per dimostrare la proprietà di beni reali, questi verranno classificati nella classe merceologica appropriata.
Per quanto riguarda la blockchain, IP Australia intende valutare questa tecnologia come una caratteristica di beni o il mezzo attraverso la quale vengono forniti i servizi. Pertanto, le rivendicazioni di "blockchain" da sole verranno respinte.
Le altre misure
Le modifiche allo standard dell'utente informato entreranno in vigore il giorno dopo la sanzione reale, mentre il resto dei principali cambiamenti avrà inizio tra sei mesi. Le rimanenti misure di riforma contenute nella legge riguardano cambiamenti tecnici minori e sono elencate sul sito web di IP Australia: https://www.ipaustralia.gov.au/news-and-community/news/2023/08/10/22/52/new-guidance-on-trade-mark-classification-of-emerging-technologies
Conclusione
Queste riforme arrivano dopo un lungo periodo di consultazione da parte di IP Australia prima di annunciare nel 2020 i piani per attuare le raccomandazioni dell'ex Consiglio consultivo sulla proprietà intellettuale (ACIP) della sua revisione del 2015 del sistema australiano di design. Nonostante ciò, IP Australia non ritiene che sia garantita la protezione per i design virtuali o non fisici (ad es. interfacce grafiche) e la protezione di parti di prodotti (design parziali) al momento.