La Corte d'Appello del neonato Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) ha emesso la sua prima storica pronuncia, fornendo interessanti chiarimenti procedurali in merito ai termini per la costituzione della parte convenuta.
Il caso riguarda l'azione di contraffazione promossa dalla società biofarmaceutica Amgen contro Sanofi-Aventis, in relazione al farmaco anti-colesterolo Praluent di quest’ultima, che secondo la prima violerebbe il brevetto EP3666797 detenuto da Amgen sul proprio farmaco Repatha, un anticorpo monoclonale inibitore del PCSK9.
La Corte d'Appello UPC detta le linee guida sui termini per la costituzione del convenuto |
Amgen aveva depositato la citazione in contraffazione presso la Divisione Locale di Monaco dell’UPC in formato elettronico l’11 luglio 2023, senza tuttavia allegare la documentazione probatoria menzionata, che aveva promesso di integrare successivamente il 10 agosto.
A fronte di ciò, Sanofi-Aventis aveva presentato un'istanza volta ad ottenere una proroga del termine per la propria costituzione in giudizio, lamentando l'impossibilità di prendere cognizione degli atti di causa e predisporre adeguatamente le proprie difese.
Tale istanza era stata tuttavia rigettata dalla Divisione di Monaco, ritenendo che la citazione fosse comunque valida e che gli allegati non fossero indispensabili ai fini della comprensione dell’oggetto e delle ragioni della causa.
A seguito del rigetto, la difesa di Sanofi-Aventis aveva presentato appello avverso tale decisione dinanzi alla Corte d'Appello dell’UPC.
Nella sentenza emessa il 16 ottobre a seguito dell’udienza svoltasi il 13 ottobre, la Corte d’Appello ha accolto il ricorso della società convenuta.
Nelle motivazioni della sentenza, la Corte d'Appello ravvisa una violazione da parte di Amgen dell'articolo 13.2 del Regolamento di Procedura UPC. Tale articolo impone che gli atti di causa e i documenti in essi citati siano depositati contestualmente. La mancata produzione immediata da parte di Amgen della documentazione menzionata nella citazione in contraffazione rappresenta dunque una violazione di tale obbligo di contestualità sancito dal Regolamento.
Tale inottemperanza, secondo i giudici, pregiudica il pieno esercizio del diritto di difesa della parte convenuta, che deve poter disporre dell’intero termine previsto dalla normativa per prendere cognizione delle prove e predisporre le proprie difese, in ossequio ai principi di equità processuale e parità delle armi.
Pertanto, in casi come questo, è legittima la concessione di una proroga del termine per la costituzione del convenuto quantomeno pari al ritardo nel deposito degli allegati di causa. Una pronuncia, quella della Corte d'Appello, che sembra dettare una linea garantista a tutela del contraddittorio nel processo, fornendo utili indicazioni per la corretta applicazione delle norme procedurali nella fase iniziale di operatività del neonato Tribunale UPC.